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ATTI VANDALICI CONTRO BENI PUBBLICI L'Avvocato risponde 

ATTI VANDALICI CONTRO BENI PUBBLICI

È notizia di ieri, quella pubblicata nella cronaca del nostro giornale, e riferita ad atti di vandalismo perpetrati in danno di un istituto scolastico di Camerota.

Chi ha commentato il fatto ha giustamente evidenziato come, un evento del genere, oltre a provocare un danno economico, ne produce anche uno morale, ben più mortificante ed esecrabile. Accanirsi contro un bene che è di tutti non può trovare nessun tipo di scusante, anche quando il gesto viene camuffato come atto motivato per sollecitare l’attenzione della società verso “questo o quel” problema sociale. Ancora peggio, quando non viene nemmeno evidenziata un’ipotesi di spiegazione, ma la “vigliaccata” è attuata fine a se stessa, tesa solo a produrre un danno illogico ed immotivato.

Insieme all’avvocato Simone Labonia, osserviamo quali siano le ultime risposte della normativa in tali situazioni.

Il reato è contemplato all’articolo 639 Codice Penale, in riferimento a deturpazione ed imbrattamento di cose altrui, considerando come aggravante l’atto commesso su strutture di pubblico interesse: la pena prevista è della reclusione fino a 6 mesi e di una multa fino ad €1.000.
A differenza di un danno attuato su beni privati, in cui si può intervenire solo su querela delle persone offese, in caso di danno o deturpazione di beni pubblici, la procedibilità è d’ufficio.
Di recente il problema è balzato ancora di più alla pubblica attenzione, per le azioni di alcuni gruppi di “sedicenti ambientalisti”, in danno di monumenti storici.

Ciò ha attivato una reazione politica, con presentazione di un “disegno di legge” che prevede inasprimenti delle pene detentive nei confronti di tali individui.

Il d.d.l. è di basilare rilevanza, seppur composto di un unico articolo, atto a portare modifiche all‘articolo 635 Codice Penale, che consistono essenzialmente in una sorta di “daspo” nei confronti di chi abbia subito uno o più denunce o sia stato condannato (anche con sentenza non definitiva), per vandalismo o danneggiamento volontario di beni culturali tutelati: il provvedimento impone, per un anno di tempo, di osservare una distanza non inferiore a 10 metri da tali beni tutelati, con pena di €1.000 agli inadempienti.

Previsto anche l’aumento della pena della reclusione fino a 3 anni di carcere, se gli atti di vandalismo sono attuati su beni di particolare interesse culturale.
Il diritto di scegliere azioni di disobbedienza civile, non può permettere a nessuno di commettere azioni vandaliche su beni storici o pubblici, solo per richiamare l’attenzione della comunità.

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